Il comma 4 dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziarla e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente).
"Estinzione delle società: la nuova disciplina non è retroattiva" CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 6743/2015 (PDF - 14 PAGINE)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA